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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CARDIO TRAPIANTATI E
CARDIOPATICI (Approvato
dall’Assemblea Straordinaria dell’ 8 /5/ 1999 e modificato dalle
Assemblee Straordinarie del 22/23 maggio 2004 e 21/5/2005). E’ costituita una Associazione a carattere nazionale denominata “Associazione Cardio Trapiantati Italiani e Cardiopatici” fermo restando l’acronimo ACTI. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’uso dell’acronimo “ONLUS”, sarà praticato in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico (così modificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in Portomaggiore il 21 maggio 2005). Art.2 – SEDE – ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE L’Associazione
ha La Sede Nazionale in Padova. Riconosce
tramite atto costitutivo registrato, Sezioni regionale, Provinciali
e Comunali che hanno gestione autonoma organizzativa, amministrativa
e patrimoniale, mentre rimangono vincolate da: -
unico
tesseramento -
obiettivi e
contenuti associativi. Potrà
costituire in Italia e all’ estero, istituendo quanto occorra,
secondo il tipo di intervento e di attività, Rappresentanza e
coordinamenti, Gruppi di Lavoro e Servizi, anche con gestione
autonome. Art.3 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione ha durata illimitata. Art.4 – ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE L’Associazione non ha finalità di lucro né dirette né indirette; è estranea e indipendente da qualsiasi partito o azione di parte politica; è aperta a chi ha titolo per aderire senza alcuna distinzione di nazionalità, sesso, razza e confessione. Art.5 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE L’Associazione
ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi morali e
materiali dei cardio trapiantati, dei cardiopatici e di coloro le
cui condizioni sanitarie indicano come indispensabili per la
sopravvivenza l’intervento di trapianto di cuore. In particolare l’Associazione: a)
promuove ogni azione intesa ad assicurare alle persone in
attesa di trapianto il più agevole accesso alle prestazioni
sanitarie necessarie prima e dopo l’intervento. Analogo
trattamento viene riservato anche ai cardiopatici; b) sensibilizza la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di organi per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco ed intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita ed adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore; c) sollecita gli Enti pubblici, in specie le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profitto strutturale e organizzativo per l’esecuzione degli interventi di cardiotrapianto; d) promuove presso gli Enti predetti e l’Amministrazione Statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all’evoluzione tecnologica in materia; e) svolge ogni azione intesa a garantire la migliore qualità della vita dopo l’intervento, nonché per l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico – fisica dopo l’intervento; f) promuove, in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati; Tutti gli scopi
dell’ Associazione sono senza fine di lucro. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Nessuna attività diversa da quelle citate nel presente articolo potrà essere svolta: fanno eccezione le attività direttamente connesse a quelle sopra indicate. Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico e privato, locale,nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi. L’Associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli o Associazioni, da Enti locali, nazionali e internazionali, promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali. Art.6
– SOCI DELL’ ASSOCIAZIONE L’Acti
è costituito da tutte quelle sezioni, nel territorio dello Stato o
all’estero, che siano ammesse a far parte dell’ Associazione con
deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale e che si impegnino
ad osservare lo Statuto ed il Regolamento. Sono soci
dell’Associazione le persone fisiche, che ne facciano domanda o
che versino direttamente la quota associativa alle Sezioni e che
siano ammessi a farne parte con deliberazione dei Direttivi
Sezionali. I
soci delle Sezioni, ammesse a far parte dell’ Associazione, sono
soci e tesserati ACTI. Nel caso di rifiuto della
richiesta, la motivazione della non accettazione, deve essere
comunicata alla Sezione entro e non oltre i due mesi di tempo a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Per
ogni singolo associato le Sezioni corrisponderanno le relative quote
annuali di iscrizione all’ Associazione Nazionale, quote approvate
dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentite le Sezioni, l’
Associazione si compone di soci che svolgono gratuitamente l’
attività di volontariato con pari diritti e doveri. I soci maggiorenni possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite. Art.7 -PERDITA QUALIFICA DI SOCIO La qualifica di sociosi perde per dimissioni, per indegnità dovute a comportamento /azioni/iniziative contrarie ai fini e agli scopi dell’Associazione contenuti nello Statuto e per mancato pagamento della quota sociale. Il socio decaduto non ha diritto a rimborso delle quote associative. Il
socio dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per uno dei
suddetti motivi può essere riammesso a seguito di sua esplicita
richiesta, ove il Consiglio Direttivo di Sezione o Nazionale, con la
sua deliberazione, ne ravvisa l’opportunità. Ovviamente la condizione di socio cessa anche in caso di morte e di scioglimento dell’Associazione. ART..8
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
l’Associazione
è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea
dei Soci, secondo le modalità fissate dal regolamento (così
modificato dall’Assemblea straordinaria del 8 maggio del 1999). I
Presidenti di Sezione sono membri effettivi di diritto del Consiglio
Direttivo Nazionale e rappresentano il numero minimo dei componenti
del Consiglio stesso (così modificato dall’Assemblea
straordinaria dei soci tenutasi a Cianciano il 22/23 maggio 2004). Il
numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale è
deliberato e fissato ogni triennio dall’Assemblea Ordinaria dei
Delegati, con specifico punto all’o.d.g., prima delle elezioni
degli Organi Sociali su proposta del Consiglio Direttivo uscente
(così modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi a
Cianciano il 22/23 maggio 2004). Fissato il numero massimo dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, il medesimo sarà composto di diritto dai Presidenti di Sezione e da tanti rappresentanti di Sezione in proporzione al numero dei soci di ogni singola Sezione (così modificato dall’Assemblea straordinaria del 22/23 maggio 2004). Il Consiglio
Direttivo Nazionale eletto provvede al proprio interno alla elezione
del Presidente, del Vice Presidente Vicario e tre Vice Presidenti
(Nord, Centro e Sud Italia). Data la dislocazione delle Sezioni sul
territorio nazionale, fermo restando la Sede Legale in Padova, per
motivi logistici e organizzativi, la Sezione del Presidente
Nazionale può accogliere l’ufficio di segreteria e contabilità
e, quindi, il Consiglio Direttivo può eleggere il Segretario e
l’Amministratore/Tesoriere, compatibili con tale dislocazione (così
modificato dall’Assemblea straordinaria del 22/23 maggio 2004). Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede (sostituisce le parole “i Consiglieri eletti provvedono …” giusta modifica del 22/23 maggio 2004) infine alla elezione o alla nomina di tutti gli incarichi previsti dallo Statuto (così modificato dall’Assemblea straordinaria del 8 maggio del 1999). In caso di decesso, dimissioni o decadenza dalla qualifica di socio di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva all’evento, provvede alla sostituzione con il Consigliere primo in graduatoria fra i non eletti in Assemblea. Il
Presidente ha la firma sociale, i poteri di delega e la
rappresentanza legale dell’Associazione nell’ambito territoriale
di competenza. Il
Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione anche in campo
internazionale. Il
Presidente convoca il Consiglio Direttivo, gli organi esecutivi e
consultivi, adotta i provvedimenti d’urgenza indilazionabili da
sottoporre a ratifica dello stesso Consiglio Direttivo. In
caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente
Vicario o dal Vice Presidente secondo quanto previsto dal
Regolamento. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi ed uffici dell’ Associazione. ART.
10 – RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo, sia nazionale che di sezione, si
riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o
che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri. Per la
validità delle sedute deliberanti occorre la presenza (soppresso
il periodo:“….anche attraverso deleghe in numero non superiore
ai presenti,…” così modificato dall’ Assemblea
Straordinaria dei soci tenutasi in Portomaggiore il 21 maggio 2005)
della maggioranza dei Membri in carica del Consiglio. Per la validità
delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della
maggioranza presente: in caso di parità si ripeterà la votazione. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice
Presidente Vicario e in caso di assenza di entrambi dal Vice
Presidente, e nel caso di assenza anche di quest’ultimo presiederà
il Consigliere più anziano di età fra i presenti. Tutte le sedute
del Consiglio sono aperte democraticamente a tutti i soci
che possono assistervi come ascoltatori. Il Consigliere che per tre volte consecutive risultasse assente ingiustificato dal Consiglio Direttivo decadrà automaticamente dalla carica. Il
Presidente di Sezione o Consigliere di Sezione dimissionario, decade
automaticamente da membro del Consiglio Direttivo Nazionale. ART.
11 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il
Consiglio Direttivo è investito dei poteri dell’amministrazione
ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Il
Consiglio Direttivo: dà
esecuzione alle deliberazioni della propria Assemblea; promuove
e coordina l’attività della Associazione; intrattiene
rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello; predispone
il regolamento generale e le sue modifiche; determina
le quote associative di iscrizione, sentite le Sezioni; approva
le domande di costituzione delle Sezioni; provvede
alla nomina di dipendenti determinandone la retribuzione; propone
il bilancio preventivo, predispone la relazione sulla gestione e il
conto consuntivo da presentare all’assemblea per l’approvazione; convoca
l’assemblea dei soci in via ordinaria e straordinaria; stabilisce
le modalità di elezione dei delegati rappresentanti le Sezioni
all’Assemblea Nazionale fissandone anche il rapporto
proporzionale. Il
rapporto sarà vincolante per tutte le Sezioni. Il
Consiglio può delegare tutto o parte delle proprie attribuzioni ad
un Comitato Esecutivo composto da alcuni membri. I provvedimenti adottati in caso d’urgenza dal Consiglio Direttivo, di competenza dell’Assemblea, sono soggetti a ratifica dell’Assemblea stessa nella sua prima riunione. L’Assemblea
è il massimo organo dell’Associazione. Essa è composta dalla rappresentanza di tutte le Sezioni, costituite da almeno un anno e sempre che siano in regola con gli oneri derivanti dallo Statuto e dal Regolamento, in persona di uno o più delegati in proporzione al numero dei soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dal precedente art. 10. L’assemblea
è convocata, in sessione ordinaria o straordinaria, dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all’anno, con avviso raccomandato da
spedirsi ai Presidenti delle singole Sezioni, almeno trenta giorni
prima di quello fissato per l’assemblea e con l’indicazione
dell’ordine del giorno. E’
cura del Presidente di Sezione informare tempestivamente della
convocazione i delegati dell’Assemblea. L’Assemblea
si riunisce, in sessione ordinaria, per discutere e deliberare: -
sulla
relazione del Consiglio Direttivo - sul bilancio consuntivo - sul bilancio preventivo - sul Regolamento e le sue variazioni - su ogni altra questione posta all’ordine del giorno; - ogni tre anni, all’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. L’assemblea
straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per l’esame
delle modifiche dello Statuto o per gravi circostanze. Può essere
inoltre convocata su richiesta motivata avanzata da almeno la metà
delle sezioni aventi diritto al voto. Ogni
Sezione ha diritto a tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti in
Assemblea. ART.13
– PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA Hanno
diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci
in regola con il tesseramento. Solo i rappresentanti delle
Sezioni, eletti nelle pre-assemblee in persona di uno o più
delegati in proporzione al numero dei soci , secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dal precedente
art.10, hanno diritto di prendere la parola e diritto di voto,mentre
hanno solo il diritto di parola i Componenti il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, i
titolari di rappresentanze e dei Coordinamenti dell’ Associazione.
Intervengono all’ Assemblea Nazionale i delegati rappresentanti
dei soci eletti nelle Assemblee di Sezione, il Consiglio Direttivo
Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali, il Collegio
dei Probiviri Nazionali. I rappresentanti di Sezione possono farsi
rappresentare, a mezzo delega scritta, da altri soci ART.14
–
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA L’assemblea
elegge il proprio Presidente di volta in volta, per ogni riunione. Il
Presidente propone la nomina di un Vice Presidente, di un
Segretario, di una Commissione Verifica Poteri, di due o più
scrutatori. Spetta
al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto ad intervenire in Assemblea. Il
Presidente è garante del corretto funzionamento dello svolgimento
di tutta l’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori. L’Assemblea è validamente
costituita e delibera con le maggioranze previste dall’art. 21 del
Codice Civile*. ART.15
– COLLEGIO DEI REVISORI Contemporaneamente
alla elezione del Consiglio Direttivo, si provvede alla elezione del
Collegio dei Revisori)che si compone di tre membri
effettivi e due supplenti, il quale elegge nel suo seno un
Presidente Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla
gestione economica e finanziaria dell’ Associazione; ha quindi il
libero accesso ai documenti contabili dell’Associazione e effettua
periodicamente verifiche di cassa. Il Collegio redige e presenta la
sua relazione al bilancio consuntivo dell’Assemblea Ordinaria
annuale dei soci, che può convocare qualora riscontri irregolarità
nella gestione dell’Associazione. La carica di Revisore è
incompatibile con altra carica nell’ambito dell’Associazione. I
componenti del Collegio dei Revisori devono assistere alle assemblee
e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. ART.16 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE SOCIALI Tutte
le cariche sociali hanno durata di tre anni, sono rinnovabili e non
remunerative.
La
Sezione è entità territoriale autonoma dal punto di vista
organizzativo,amministrativo e patrimoniale, che non ha scopo di
lucro e che persegue gli scopi dell’ L’ACTI
nazionale, pur interessandosi della loro attività, non interviene
nelle questioni di ordine interno delle Sezioni, salvo quanto
previsto dal presente Statuto e Regolamento e dalle Leggi. Un gruppo
di Soci promotori, che garantisca la formazione ed il funzionamento
di un Consiglio Direttivo in grado di provvedere autonomamente alle
esigenze tecniche, morali, economiche ed amministrative, deve
richiederne la costituzione al Consiglio Direttivo Nazionale. La
Sezione, mediante l’apporto di tutti i soci, provvede
all’organizzazione delle attività previste dallo Statuto e dal
regolamento, nonché di tutte quelle attività che, nell’ambito
dei fini istituzionali, vengano ritenute localmente opportune. Organi
delle Sezioni sono: -
l’Assemblea
di Sezione - il Consiglio Direttivo di Sezione - il Collegio dei Revisori - il Collegio dei Probiviri Questi
Organi funzionano e hanno analoghi poteri relativi della Assemblea
Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione è
amministrata dal Consiglio Direttivo di Sezione, eletto
dall’Assemblea di Sezione. Rappresentante legale della Sezione è il Presidente della Sezione. ART.18 – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE Il patrimonio ed i mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione per l’adempimento dei suoi fini, sono costituiti: a) dalle quote annuali dei soci b)
da eventuali quote aggiuntive versate dai soci; da erogazioni,
donazioni, lasciti, contributi e comunque da ogni altra entrata che
concorra ad incrementare l’attivo sociale; c)
dei beni mobili ed
immobili; d) dai redditi di beni patrimoniali; e) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; f) è fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS” che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura; g) gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 19 – ESERCIZIO FINANZIARIO L’Esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo. ART.20 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei
soci con la maggioranza prevista dall’art.21 del Codice Civile. L’Assemblea
provvederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il
patrimonio residuo passerà ad altra organizzazione di volontariato
ONLUS. In caso di scioglimento delle Sezioni, il patrimonio residuo resterà delle singole Sezioni purchè queste continuino a svolgere attività di volontariato anche sotto qualsiasi forma. Qualora le Sezioni cessino l’attività di volontariato, e solo in questo caso, il patrimonio passerà all’Associazione Nazionale. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte a giudizio arbitrale dei tre Probiviri eletti dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà vincolante per le parti in causa. Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
vigenti disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in
materia e, in loro silenzio, degli usi e consuetudini. *ART.
21 DEL CODICE CIVILE – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
“ Le deliberazioni dell’assemblea sono
prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà
degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
voto. Per modificare
l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (Att.4). Per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati
(Att.11). STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI E
CARDIOPATICI (Approvato
dall’Assemblea Straordinaria dell’ 8 /5/ 1999 e modificato dalle
Assemblee Straordinarie del 22/23 maggio 2004 e 21/5/2005). |